NOZIONI SULLA CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA
SOGGETTI ADERENTI
Aderiscono (in realtà si tratta di un vero e proprio obbligo) all'attività di segnalazione non solo le banche, ma anche tutte quelle società finanziarie iscritte all'albo e/o nell'elenco speciale di cui all'Art. 64 e 107 del TUB la cui attività di finanziamento sia definita come prevalente (cioè più del 50% del loro attivo sia composto da finanziamenti, locazioni finanziarie e fidejussioni). Un'eccezione è rappresentata da quei soggetti che erogano più del 50% dei finanziamenti sotto forma di credito al consumo.
FLUSSI INFORMATIVI
Il flusso informativo dai segnalanti a Banca d'Italia deve avvenire entro il 25 del mese successivo (Banca d'Italia renderà disponibile i dati aggregati circa 40 giorni dopo la fine del mese di riferimento). Le segnalazioni inerenti i rischi particolarmente gravi (sofferenze, crediti passati a perdita, crediti ristrutturati) impongono una gestione dei flussi entro 3 giorni dalla variazione dello status della clientela.
CONSULTAZIONI
L' intermediario finanziario può interrogare liberamente la Centrale Rischi relativamente ai soli soggetti che esso stesso segnala. Per quelli da lui non segnalati può farlo solo a condizione che la richiesta sia avanzata per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La possibilità di consultare la CR di terzi si estende allorquando il soggetto segnalato sia collegato ad altri soggetti censiti, in questo caso l'intermediario può consultare anche la loro posizione. Tutti gli intermediari che consultano la Centrali Rischi avranno libero accesso ad informazioni relative a dati aggregati. I soggetti segnalati invece, avranno accesso alla propria Centrale Rischi comprensiva di tutti i dati relativi agli enti segnalatori (ciò se la richiesta è presentata presso Banca d'Italia). Le richieste di informazione da parte del sistema creditizio vengono riportate nella Centrale Rischi.
CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI
Il contenuto informativo della Centrale Rischi è piuttosto ricco e oltre a comprendere numerose informazioni (quali-quantitative) sulle singole operazioni, consente agli intermediari di avere accesso alle posizioni dei soggetti collegati (obbligati e non). L'obbligo di segnalazione scatta quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
•La sommatoria dell'accordato e/o utilizzato nei crediti per cassa o di firma è pari o superiore a 30.000 €;
•Il valore delle garanzie ricevute dall'intermediario è pari o superiore a 30.000 €;
•Il valore intrinseco delle posizioni su derivati finanziari è pari o maggiore a 30.000 €;
•Vi siano posizioni in sofferenza pari o superiori a 250 € (anche se cedute a terzi dall'intermediario segnalante);
•Vi siano crediti passati a perdita;
•Il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante sia pari o superiore a 30.000 €;
•L'importo delle operazioni effettuate per conto terzi sia pari o superiore a 30.000 €;
•Il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Se per le banche dati private, il Garante della Privacy ha fatto molto per regolamentare puntualmente questo tema, in merito alla Centrale Rischi Banca d'Italia si è dovuto fondamentalmente mediare fra l'esigenza di tutelare i diritti dei soggetti segnalati e i principi alla stessa base del sistema informativo della CR. Le differenze riguardanti i tempi di conservazione dei dati sono infatti evidenti.
Banche dati private:
•Richieste di finanziamento: 6 mesi in caso di tempi d'istruttoria e 1 mese in caso di declino o rinuncia
•Ritardi continuativi di massimo due rate e/o mesi: 12 mesi dalla regolarizzazione
•Ritardi continuativi superiori a due rate e/o mesi: 24 mesi dalla regolarizzazione
•Eventi negativi non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale o dalla data di ultimo aggiornamento del rapporto (eventi rilevanti al rimborso).
•Rapporti regolari (senza ritardi/eventi negativi): 36 mesi
Centrale Rischi Banca d'Italia:
•Vige in maniera molto generale il principio del diritto all'oblio (il Garante della Privacy, mediando fra le esigenze statistiche di Banca d'Italia e quelle di tutela verso il soggetto segnalato, ha di fatto "guidato" la normativa che regola la CR tutelando i due fondamentali bisogni.
Ne deriva quindi che:
- gli intermediari finanziari possono consultare la posizione dei clienti al massimo e non oltre gli ultimi tre anni di rilevazione (essere stati dei cattivi pagatori cinque ani fa di fatto non conta, le banche non potranno mai saperlo);
- il soggetto segnalato potrà invece trovare tutte le segnalazioni a suo carico, anche anteriori al 1995, sapendo però che tale accesso è riservato solo a lui stesso e nessun altro.